Art. 3.
(Attività e servizi).

      1. Per garantire le finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'istruzione, alla sanità, ai trasporti, ai servizi postali, ai servizi socio-assistenziali, alla protezione civile e all'ambiente.
      2. Sono da intendersi quali servizi pubblici essenziali tutti i servizi di interesse pubblico rivolti alla collettività necessari per assicurare standard qualitativi di vita nei piccoli comuni analoghi a quelli dei comuni maggiori.
      3. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi di pubblico interesse. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
      4. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i piccoli comuni ed i centri multifunzionali di cui al comma 3 possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      5. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, e di istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

 

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